14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7594 del 11 giugno 1999
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il nuovo difensore dell’imputato faccia richiesta di termini a difesa per prendere visione degli atti ed informarsi sui fatti, deve essergli assegnato un termine congruo e, di regola, non inferiore a tre giorni. Pertanto, mentre sussiste presunzione di congruità per un termine che sia non inferiore a quello sopra specificato, è ben possibile che, in processi semplici, tale termine sia inferiore e possa essere anche fissato in pochi minuti, senza che ciò determini compromissione del diritto di difesa ed integri la nullità di cui all’art. 178 lettera c ] c.p.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]