14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11468 del 11 marzo 2004
Posted at 15:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Costituisce una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c ] c.p.p. la illegittima esclusione della parte civile nel giudizio di appello, sul presupposto che tale parte non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l’azione civile.
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