14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6519 del 17 febbraio 2012
Posted at 15:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’omissione dell’informazione di garanzia prima dell’adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 178, comma primo, lett. c ], c.p.p., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro.
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