14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21416 del 27 maggio 2011
Posted at 15:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il pubblico ministero, a cui viene richiesto dall’indagato l’interrogatorio a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini, ha l’obbligo di procedervi a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anche se è stato espletato un precedente interrogatorio a seguito di emissione di ordinanza cautelare.
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