14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 33309 del 11 agosto 2008
Testo massima n. 1
In presenza di una causa estintiva del reato il giudice del gravame è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione “ex” art. 129, comma secondo, c.p.p. soltanto se la prova dell’insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza necessità di nuove indagini e di ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il principio dell’immediata operatività della causa estintiva.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]