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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4713 del 20 maggio 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4713 del 20 maggio 1997

Testo massima n. 1

Nel patteggiamento, qualora sopravvenga l’estinzione di uno dei reati oggetto dell’accordo, questa deve essere dichiarata, in quanto l’art. 129 c.p.p. integra un principio generale di libertà, applicabile in ogni stato e grado del processo. Né è configurabile nell’accordo sulla pena e nella fruizione dei benefici connessi al rito prescelto una rinuncia a far valere la prescrizione, perché non è univoca ed espressa e non è riferibile ad una causa di estinzione eventuale e non ancora esistente.

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