14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13242 del 6 giugno 2007
Testo massima n. 1
Il primo comma dell’art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’evento che configura l’inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre, nel secondo comma, il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che, in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull’
an separato da quello sul quantum le circostanze imputabili al danneggiato, idonee a determinare un suo concorso di colpa, vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza, sia al grado della loro efficienza causale; pertanto, qualora in detto giudizio sia stato escluso il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non è più proponibile nel successivo giudizio.
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Testo massima n. 2
In tema di risarcimento del danno subito dal proprietario per la mancata o ridotta utilizzazione di un bene immobile, il pregiudizio va determinato verificando l’effettivo valore locativo del bene, in modo da accertare il mancato reddito ritraibile nell’arco temporale considerato, tenendo conto dell’andamento del mercato immobiliare, che comporta che gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall’ISTAT; resta poi salva, trattandosi di debito di valore, l’applicazione dell’aggiornamento istat per la rivalutazione all’attualità delle somme liquidate per ciascuno dei vari anni considerati. [ Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva determinato il valore locativo del bene con riferimento al primo anno oggetto della domanda, procedendo per gli anni successivi alla rivalutazione istat con indice ridotto al 75% ].
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