14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3207 del 23 gennaio 2015
Testo massima n. 1
In materia di prove, le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa. [ Fattispecie relativa a dichiarazione resa ad ispettore di istituto previdenziale ]
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. [ Fattispecie in tema di dichiarazione indiziante resa a funzionario Inps nell’ambito di attività ispettiva, in assenza delle garanzie di difesa previste dal codice di rito ].
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