14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7648 del 16 maggio 2012
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione, col quale la parte, pur risultando edotta del contenuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione e pur essendo in grado quindi d’indicare eventuali documenti abusivamente introdotti, si limiti a denunciare, con motivo di carattere puramente formale, la violazione del contraddittorio per avere il giudice di merito impiegato ai fini della decisione il fascicolo ricostruito senza aver esplicitamente autorizzato la ricostruzione e senza aver provocato il contraddittorio al riguardo, è inammissibile per manifesta infondatezza della censura. [ Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 2, c.p.c. ].
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