17 Mar Articolo 360 bis Codice di procedura civile — Inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile:
- 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
- 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
- 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
- 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 19190/2017
Ai fini della verifica della condizione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c., l’onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sussiste solo nell’ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente.
Cass. civ. n. 7155/2017
In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Cass. civ. n. 23586/2015
Il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., che, nell’evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione è costituito dal momento della proposizione del ricorso.
Cass. civ. n. 7450/2013
L’art. 360 bis c.p.c. si applica non solo laddove la giurisprudenza della Corte di cassazione già abbia giudicato nello stesso modo della sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente, ma anche quando il caso concreto non sia stato deciso e, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all’esegesi di un istituto nell’ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva.
Cass. civ. n. 18551/2012
In tema di ricorso per cassazione, la “violazione dei principi regolatori del giusto processo”, di cui all’art. 360 bis, primo comma, n. 2 c.p.c., non integra un nuovo motivo di ricorso accanto a quelli previsti dall’art. 360, primo comma, c.p.c., in quanto il legislatore ha unicamente segnato le condizioni per la sua rilevanza mediante l’introduzione di uno specifico strumento con funzione di “filtro”, sicché sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili. (Nella specie, il ricorrente deduceva, quale motivo autonomo, le violazioni dei principi regolatori del giusto processo in relazione all’obbligo di motivazione e alla garanzia del diritto di difesa anche per il mancato completamento della prova testimoniale; la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile).
Cass. civ. n. 10027/2012
Il ricorso per cassazione basato su un consolidato orientamento della Corte di legittimità non può ritenersi “manifestamente fondato”, ai fini dell’applicabilità della procedura prevista dall’art. 360 bis c.p.c., quando il controricorrente adduca validi argomenti critici a sostegno della tesi accolta dal giudice di merito, ed in contrasto con quella adottata dalla Cassazione.
Cass. civ. n. 7648/2012
Il ricorso per cassazione, col quale la parte, pur risultando edotta del contenuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione e pur essendo in grado quindi d’indicare eventuali documenti abusivamente introdotti, si limiti a denunciare, con motivo di carattere puramente formale, la violazione del contraddittorio per avere il giudice di merito impiegato ai fini della decisione il fascicolo ricostruito senza aver esplicitamente autorizzato la ricostruzione e senza aver provocato il contraddittorio al riguardo, è inammissibile per manifesta infondatezza della censura. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 2, c.p.c.).
Cass. civ. n. 7558/2012
Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 2, c.p.c., se è manifestamente infondata la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè delle regole processuali, ma non già quando sia manifestamente infondata la censura concernente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, proposta ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
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