14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16963 del 24 luglio 2014
Posted at 17:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi; viceversa, l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio [ nella specie, rigettando l’eccezione di prescrizione ].
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