Cass. civ. n. 97 del 9 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Ai fini della risoluzione di un contratto non è di scarsa importanza l'inadempimento ad un'obbligazione che benché ulteriore rispetto a quelle tipiche di esso è, per volontà delle parti, collegata alle stesse con vincolo di corrispettività (nella specie obbligo di non rivendere la merce in determinati mercati).
Testo massima n. 2
L'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta.