14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14659 del 14 luglio 2015
Testo massima n. 1
Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità né è impugnabile il provvedimento di reiezione dell’istanza di cancellazione.
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