14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 25709 del 4 dicembre 2014
Testo massima n. 1
L’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice “a quo” ne valuti l’inammissibilità per carenza “ictu oculi” dei requisiti formali, sicché esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d’ufficio; ciò trova fondamento nel contemperamento tra il diritto delle parti all’imparzialità di giudizio nella specifica controversia, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice “a quo” non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed il dovere di impedire al contempo l’uso distorto dell’istituto, altrimenti causato dall’automatismo dell’effetto sospensivo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]