14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 13313 del 16 dicembre 1992
Testo massima n. 1
Decisione nel merito, preclusiva, a norma dell’art. 41 primo comma c.p.c., del regolamento preventivo di giurisdizione, è quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l’esistenza di una volontà di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, sia pure con riferimento solo ad alcuni capi della domanda, ovvero quella che risolva questioni preliminari attinenti al merito o questioni pregiudiziali, come la sentenza che pronuncia sulla irricevibilità della domanda per tardività, in quanto la decadenza per inosservanza del termine implica non solo impossibilità per il giudice adito di pronunciarsi sul merito della lite, ma anche e soprattutto la definitiva sistemazione del rapporto sostanziale nei termini in cui è stato costituito del provvedimento impugnato, per modo che su tale rapporto non è più possibile alcun intervento della giurisdizione.
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