14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21908 del 29 agosto 2008
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in Massimario
Testo massima n. 1
È valida ed efficace l’offerta per intimazione nella quale non siano indicate al creditore la data e l’ora per il ritiro della merce a lui dovuta, quando l’intimante lasci al creditore stesso la facoltà di scelta del momento per il ritiro.
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Testo massima n. 2
L’offerta per intimazione prevista dall’art. 1209, comma secondo, c.c., è un atto la cui formazione spetta alla parte e non all’ufficiale giudiziario, al quale la legge assegna unicamente il compito di provvedere alla sua notificazione.
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