14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12334 del 13 settembre 1990
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in Massimario
Testo massima n. 1
Costituisce abbandono, punibile ex art. 591 c.p., qualsiasi azione od omissione che contrasti con l’obbligo della custodia e da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale, per la vita o per l’incolumità del minore o dell’incapace. Per la configurabilità dell’elemento psicologico è comunque richiesta la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere a sé stesso, in una situazione di pericolo di cui si abbia l’esatta percezione.
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