Cass. pen. n. 9276 del 2 marzo 2009

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto d'abbandono di persone minori rileva esclusivamente la volontà dell'abbandono, sicchè il dolo non è escluso dal fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga il minore in grado di badare a se stesso, per l'aiuto di coetanei a lui legati da vincoli di parentela.