14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15245 del 22 aprile 2005
Testo massima n. 1
In tema di abbandono di persona incapace [ art. 591 c.p. ], l’elemento materiale del reato è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona. Ne deriva — nell’ipotesi di stipula di una convenzione di natura privata dalla quale sorga l’obbligo di accoglienza di persona disabile — la sussistenza dell’obbligazione, indipendentemente dalla natura del servizio [ sanitario o di semplice ospitalità ] di tutela e di sorveglianza in ogni situazione o stato di pericolo, con l’ulteriore corollario che ogni abbandono deve essere considerato pericoloso e che l’interesse tutelato dalla norma penale deve ritenersi violato anche quando l’abbandono sia solo relativo e parziale.
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