14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5584 del 12 maggio 2000
Testo massima n. 1
La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l’attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell’obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente di quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell’imposta Irpef attestata dal funzionario bancario. [ Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti ].
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