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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3077 del 23 marzo 1998

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3077 del 23 marzo 1998

Testo massima n. 1

Il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all’altra delle pattuite modalità di adempimento ad un’altra, se il debito ha un’unica causa — nella specie accollo di mutuo e contanti, a titolo di prezzo dell’acquisto di immobile — perché l’istituto dell’imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra stesse parti, con causa e titolo diversi.

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