Cass. pen. n. 387 del 27 marzo 1973

Testo massima n. 1


Il reato previsto dall'art. 474 c.p. può essere commesso soltanto con il porre in commercio o con il detenere per la vendita prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, mentre il reato previsto dall'art. 517 c.p. può essere commesso con mezzi vari ed anche con la contraffazione e l'alterazione dei marchi e dei segni distintivi.

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