14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10874 del 27 luglio 1990
Testo massima n. 1
Acquistare oggetti con marchi contraffatti, avendo coscienza della contraffazione, integra gli estremi della ricettazione, in quanto oggetto e marchio non sono scindibili neppure concettualmente, sicché, essendo l’oggetto con marchio contraffatto il risultato di un reato, lo stesso non può essere acquistato o ricevuto a fine di profitto. La messa in vendita è un’attività aggiuntiva, autonomamente sanzionata dall’art. 474 e con diversa obiettività giuridica. Tra i due reati [ artt. 474 e 648 c.p. ] non è quindi ravvisabile rapporto di specialità.
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