14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5215 del 3 febbraio 2014
Posted at 19:51h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 474 cod. pen, allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. [ Fattispecie relativa ai marchi “Armani”, “Dior”, “Lacoste”, “Richmond” ].
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