14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33543 del 5 ottobre 2006
Testo massima n. 1
Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. [ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ] la vendita di prodotti falsamente contrassegnati ed esposti insieme a quelli originali; né, a tal fine, ha rilievo la circostanza che gli acquirenti possano avere consapevolezza della falsità del marchio, considerato che le norme penali sul falso tutelano l’affidabilità di alcune forme di comunicazione e di rappresentazione della realtà, prescindendo, di regola, dalla lesione di ulteriori interessi patrimoniali, con la conseguenza che ciò che rileva non è una generica idoneità all’inganno della condotta ma solo l’idoneità di un documento o di un marchio ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti e, quindi, nella specie, non rileva che il singolo acquirente sia effettivamente ingannato o addirittura consapevole della falsità, ma solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]