14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6143 del 5 luglio 1996
Testo massima n. 1
L’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza non è causa di nullità, ma può rilevare come vizio di motivazione su un punto decisivo o come omessa pronuncia su un capo di domanda, qualora dalla motivazione stessa non risulti che il giudice abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte.
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Testo massima n. 2
L’ufficio di diritto privato dell’esecutore testamentario – cui l’art. 704 c.c. attribuisce la veste di litisconsorte necessario con l’erede nelle azioni concernenti l’eredità – viene a cessare con la morte della persona nominata, senza che ciò comporti l’interruzione del processo e la riassunzione nei confronti degli eredi dell’esecutore ovvero del custode dei beni ereditari successivamente nominato a tale incarico.
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