14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1619 del 4 giugno 1974
Testo massima n. 1
Presupposto dell’amministrazione che la legge conferisce all’esecutore testamentario, è il possesso dei beni ereditari, senza del quale non è data all’esecutore l’attuazione dei compiti che gli sono propri. Ove, pertanto, l’esecutore non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari [ possesso che egli non acquista ipso iure con l’accettazione dell’incarico, dovendolo richiedere all’erede ] — avvenga ciò per rifiuto dell’erede di procedere alla consegna dei beni stessi o per contestazioni dall’erede sollevate circa la validità del testamento o la nomina dell’esecutore — non può porsi a carico dell’esecutore la impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno previsto dall’art. 703 c.c. non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell’impedimento.
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