14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9289 del 30 agosto 1991
Testo massima n. 1
Con riguardo al decreto di autorizzazione dell’esecutore testamentario alla vendita di un bene dell’eredità [ nella specie, bene immobile ], l’inosservanza dell’art. 703, quarto comma, c.c., ove fa obbligo della preventiva audizione degli eredi, determina l’inefficacia del provvedimento nei confronti di costoro, i quali rimasti in possesso del bene e convenuti in rivendica all’acquirente di esso sono legittimati a dedurla come motivo di impugnativa della vendita e di inopponibilità della stessa nei loro confronti.
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