14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11035 del 2 dicembre 1993
Testo massima n. 1
Ai fini dell’applicazione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 c.p. la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va commisurata non alla somma globalmente contestata, ma alle distinte ipotesi delittuose poiché — diversamente — la configurabilità dell’attenuante, in base ad uno solo di essi, finirebbe col rendere meno grave anche una o più fattispecie, che tale carattere non presentino.
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Testo massima n. 1
Al fine di accertare la tenuità del danno, bisogna verificare la sussistenza di tale carattere prima sotto il profilo oggettivo, in base al valore della res o della somma, e poi sotto quello soggettivo, in relazione alle condizioni economiche del soggetto passivo. Qualora però l’esito della prima considerazione sia negativo, la seconda indagine è del tutto superflua. Secondo i criteri correnti, deve escludersi che la somma di lire 700.000, che rappresenta circa la metà della retribuzione mensile di un operaio o di un impiegato di modesto livello, possa essere definita tenue.
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