Cass. pen. n. 13068 del 30 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto. (Fattispecie relativa a furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose, consistente in effrazione della porta di un locale, in cui è stato ritenuto che si dovesse tenere conto, oltre che del valore della res sottratta, anche del pregiudizio arrecato con il danneggiamento cagionato).