14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3859 del 24 aprile 1997
Testo massima n. 1
Al reato di divieto d’importazione di animali o parti d’animali, appartenenti a specie protette [ nel caso Carapaci – carcasse o gusci – di tartarughe ], non può essere applicata la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, perché la nuova dizione [ legge 7 febbraio 1990, n. 19 ] dell’art. 62 n. 4 c.p., pur ampliando il campo di applicazione ha lasciato immutato il riferimento ai «delitti». Non può, inoltre, considerarsi di speciale tenuità il danno o il fine di lucro in una disciplina tesa alla tutela di beni irriproducibili e di valore incommensurabile, quali l’ambiente ed il territorio.
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