Cass. pen. n. 5134 del 31 maggio 1997
Testo massima n. 1
Nei delitti contro il patrimonio l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p. è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze dell'evento poiché la legge 7 febbraio 1990 n. 19, prevedendo l'estensione dell'attenuante ai delitti determinati da motivi di lucro, solo per questi ha fissato il limite ulteriore della particolare tenuità anche dell'evento conseguente. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che dovesse essere applicata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in una ipotesi di furto in ospedale, da parte di un tossicodipendente, di farmaci ipnotici per un ridotto valore commerciale, indipendentemente dalla pericolosità del farmaco sottratto).