14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7104 del 12 giugno 1998
Posted at 19:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. prende in considerazione il solo aspetto oggettivo del danno o del lucro, essa può configurarsi anche quando persona offesa dal reato sia lo Stato o altro ente pubblico, sicché il giudice non deve limitarsi a prendere in considerazione l’aspetto soggettivo della vittima ma deve estendere la propria valutazione all’entità del danno con riferimento al valore della cosa.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]