14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7905 del 6 luglio 1998
Testo massima n. 1
A seguito dell’inciso aggiunto con l’art. 2 della L. del 7 febbraio 1990, n. 19 nel testo dell’art. 62, n. 4 c.p., secondo il quale «Nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità», l’attenuante è applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura del bene oggetto di tutela. [ Nella specie si trattava di un’ipotesi di reato di violazione di sigilli – apposti su una costruzione abusiva – nella quale, tuttavia, l’attenuante non è stata applicata, non ritenendosi la sussistenza del requisito della «speciale tenuità», trattandosi di reato commesso per completare, in area vincolata a verde cimiteriale, un manufatto in cemento armato, di notevole grandezza: 2.400 mc. e 600 mq. ].
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