Cass. pen. n. 10361 del 1 settembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), il danno suscettibile di valutazione va commisurato al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto. Pertanto, nella ipotesi di mancata precisazione, ad opera della persona offesa, dell'uno o dell'altro elemento, l'incertezza del parametro di riferimento deve essere risolta in bonam partem.