14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10361 del 1 settembre 1999
Posted at 19:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento o dell’esclusione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità [ art. 62 n. 4 c.p. ], il danno suscettibile di valutazione va commisurato al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto. Pertanto, nella ipotesi di mancata precisazione, ad opera della persona offesa, dell’uno o dell’altro elemento, l’incertezza del parametro di riferimento deve essere risolta in bonam partem.
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