Cass. pen. n. 12716 del 30 marzo 2001

Testo massima n. 1


In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (danno di particolare lievità) non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata.

Normativa correlata