14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21872 del 30 maggio 2001
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità [ art. 62, n. 4, c.p. ] in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona [ che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta ] contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]