14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 36299 del 8 ottobre 2001
Testo massima n. 1
La circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62 n.4 c.p. è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 [ abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili ] qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento [ o del conseguimento ], da parte dell’autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della parte offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuità. A tal fine il giudice è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità e la sua valutazione è censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
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