14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20303 del 30 aprile 2004
Testo massima n. 1
In tema di circostanze attenuanti comuni, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 62 n. 4 c.p. il giudice deve motivare in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa e non può limitarsi a valutarla unicamente in relazione alle sue potenzialità di uso ed al servizio da essa reso. [ Nella fattispecie è stata annullata con rinvio la sentenza di appello nella parte in cui aveva negato l’attenuante citata in relazione al furto di un telefono cellulare affermando che l’oggetto, per il suo servizio e le sue potenzialità procura un danno e un guadagno non irrilevanti ].
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