14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33093 del 13 settembre 2005
Posted at 19:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
Sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità [ art. 62, comma primo, n. 4 ] nell’ipotesi di furto di una carta telefonica Sim, la quale ha un costo modesto [ 20 o 25 euro ] e un credito telefonico che, ove sussistente, non supera i cinquanta o i cento euro; né si determinano a seguito del detto furto, danni ulteriori posto che il titolare della carta rubata può conservare il numero di telefono che gli era stato attribuito.
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