14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 44639 del 7 dicembre 2005
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità si deve tenere conto, quando oggetto del reato non sia una somma di denaro, del valore oggettivo della cosa e quando si tratti, come nella specie, di furto di un carnet di moduli per assegni bancari [ non recanti la indicazione di importi ], del valore oggettivo intrinseco [ quello «cartaceo» dei moduli de quibus ] del medesimo, cui va rapportato il danno diretto da reato, e non già di eventuali ulteriori pregiudizi che potrebbero derivare al soggetto passivo dall’uso da parte di terzi di quanto a lui sottratto, che non rientrano nella nozione del danno quale conseguenza immediata e diretta del reato.
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