14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6770 del 23 febbraio 2006
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione del pregiudizio economico subito dal soggetto passivo va fatta con riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla sottrazione, a nulla rilevando il maggior danno che possa eventualmente verificarsi o si verifichi dopo il momento consumativo del reato [ fattispecie nella quale la Corte ha escluso la rilevanza dei disagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire per ottenere il rinnovo dei documenti sottratti ].
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