Cass. pen. n. 11142 del 30 marzo 2006

Testo massima n. 1


In tema di reati contro il patrimonio, l'attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4 c.p.) non si applica al delitto tentato (nella specie tentato furto), posto che il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa.

Normativa correlata