14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2970 del 27 gennaio 2011
Testo massima n. 1
La circostanza attenuante comune dell’attivo ravvedimento [ art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, c.p. ] non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all’elisione o all’attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione del giudice di merito che ha statuito l’inapplicabilità della circostanza in questione al delitto di usura a fronte del parziale risarcimento del danno effettuato dall’imputato ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]