Cass. pen. n. 23821 del 31 maggio 2013
Testo massima n. 1
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. non è applicabile ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. non è applicabile ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.