14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13575 del 24 marzo 2014
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, c.p., il giudice deve avere riguardo soltanto al “danno patrimoniale” [ nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa ], e non può quindi attribuire rilievo ostativo agli elementi indicati dall’art. 133 c.p., e, in particolare, alla capacità a delinquere.
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