Cass. pen. n. 9248 del 3 marzo 2015
Testo massima n. 1
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica in quanto riferibile, in virtù del tenore testuale assunto dall'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, purché la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente), sia l'entità dell'evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima. (Fattispecie relativa al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).