14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6352 del 23 giugno 1993
Testo massima n. 1
A differenza dell’esimente della provocazione, prevista dall’art. 599, secondo comma, c.p., per l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p., non è richiesto che la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto, come è anche dimostrato dal fatto che il vigente codice penale ha abbandonato la formula di quello precedente, che parlava di «impeto d’ira o di intenso dolore», riferendosi testualmente invece a uno «stato», cioè a una situazione psichica che ben può perdurare nel tempo, accumularsi sotto lo stimolo di reiterati comportamenti ingiusti della vittima, per esplodere infine e a distanza di tempo per un episodio trascurabile in sé, ma che scatena la condotta reattiva fino a quel punto contenuta.
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