Cass. pen. n. 1323 del 10 febbraio 1995
Testo massima n. 1
La circostanza attenuante della provocazione può competere anche a chi abbia tenuto per primo un comportamento ingiusto, quando l'altrui reazione sia stata così «eccessiva e sproporzionata rispetto all'originario fatto provocatorio» da dare vita a un nuovo fatto ingiusto.