Cass. pen. n. 38020 del 27 settembre 2004
Testo massima n. 1
La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile nell'ipotesi di reato unito dalla continuazione ad altro reato, perché la reiterazione annulla l'effetto iniziale della provocazione, rivelando il subentrare all'originaria situazione emotiva di spinte psicologiche, diverse dallo stato d'ira.